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ArbeitsmedizinArbeitsmedizinische Beratung zur Beurteilung der Gesundheit im beruflichen Kontext.ÖFFNUNGSZEITEN
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INFORMATIONEN ZUM FACHGEBIET
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Il medico competente e gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a nominare un medico competente in tutti i casi previsti dalla normativa per l’attivazione della sorveglianza sanitaria (art. 41, D.Lgs. 81/2008). Il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici della mansione, effettua sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione e fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari.
La Legge 203/2024 (“Collegato Lavoro”), in vigore dall’11/01/2025, ha previsto che il Ministero della Salute verifichi periodicamente, tramite l’anagrafe nazionale dei crediti ECM, il mantenimento dei requisiti formativi del medico competente.
Le visite di idoneità alla mansione
La sorveglianza sanitaria si articola in diverse tipologie di visita, disposte in funzione della fase del rapporto di lavoro e del quadro di rischio:
Al termine di ciascuna visita il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con eventuali prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente alla mansione specifica.
Sorveglianza sanitaria per rischio specifico
Non esiste un protocollo sanitario unico e prestabilito valido per tutte le mansioni: il medico competente lo definisce caso per caso, sulla base del documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’azienda e delle indicazioni scientifiche più aggiornate (in Italia, un riferimento è costituito dalle linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, SIMLII).
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Rischio |
Ambiti di sorveglianza tipici |
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Rumore |
Esame audiometrico periodico nei lavoratori esposti a livelli superiori ai valori normativi |
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Vibrazioni mano-braccio / corpo intero |
Valutazione osteoarticolare e neurovascolare periferica |
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Videoterminali (VDT) |
Visita oculistica/optometrica ed esame della postura per gli addetti che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale |
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Movimentazione manuale dei carichi (MMC) |
Valutazione del rachide e dell’apparato muscolo-scheletrico |
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Agenti chimici e cancerogeni |
Accertamenti mirati in base alla sostanza (funzionalità respiratoria, epatica, renale, biomonitoraggio quando indicato), secondo il decreto di recepimento delle direttive europee di settore |
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Agenti biologici |
Valutazione dello stato immunitario e, se indicato, proposta di vaccinazione |
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Lavoro notturno |
Sorveglianza sanitaria dedicata ai lavoratori notturni secondo la normativa vigente |
Accertamento di assenza di alcol-dipendenza e tossicodipendenza
Per le mansioni individuate come a rischio (ad esempio quelle che comportano l’uso di macchine, mezzi di trasporto o attività con elevato rischio di infortuni), è prevista la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di tossicodipendenza. Il quadro normativo su questo aspetto è stato modificato dal Decreto-Legge 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 198/2025, che ha introdotto la possibilità di controlli anche a sorpresa, senza preavviso — inclusi test alcolimetrici o screening tossicologici direttamente sul luogo di lavoro — attivabili in presenza di un “ragionevole dubbio” segnalato dal datore di lavoro, da preposti o dirigenti sulla base di comportamenti anomali del lavoratore.
Alla data di redazione di questo documento (agosto 2026) l’applicazione integrale delle nuove disposizioni risulta ancora subordinata alla stipula di un nuovo Accordo Stato-Regioni, che dovrà ridefinire condizioni e modalità di accertamento (termine atteso: 31/12/2026); una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha nel frattempo raccomandato un’applicazione prudente delle nuove norme. Si tratta quindi di una materia in evoluzione: i dettagli operativi verranno aggiornati non appena il quadro normativo sarà definitivamente consolidato.
Rischio stress lavoro-correlato e benessere psicosociale
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è un obbligo del datore di lavoro, che può avvalersi della Metodologia INAIL come riferimento metodologico strutturato in fasi, con un approccio partecipativo che coinvolge le figure della prevenzione e i lavoratori. Nel 2025 INAIL ha pubblicato un modulo di aggiornamento dedicato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica, che tiene conto di fattori di rischio psicosociale emergenti come l’iperconnessione, la sfumatura dei confini tra vita privata e lavorativa e il cosiddetto tecnostress.
Il medico competente, tramite la sorveglianza sanitaria e la conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, può contribuire a segnalare situazioni di disagio meritevoli di approfondimento, in raccordo — quando appropriato — con la Psicologia Ambulatoriale di AlleviO₃.
Sopralluoghi negli ambienti di lavoro e collaborazione con l’azienda
Il medico competente effettua sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro, collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, partecipa alla riunione periodica prevista dalla normativa e concorre all’attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi per la salute connessi alla propria attività.
Cartella sanitaria e di rischio, riservatezza dei dati
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria viene istituita e aggiornata una cartella sanitaria e di rischio, custodita con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La gestione digitale delle cartelle sanitarie è oggetto di indicazioni operative da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che AlleviO₃ recepisce nell’organizzazione del proprio archivio documentale.
Ricorso avverso il giudizio di idoneità
Il lavoratore e il datore di lavoro possono presentare ricorso avverso i giudizi del medico competente — comprese le idoneità parziali, temporanee o permanenti, e le inidoneità — entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008). Dal 12/01/2025 il ricorso va presentato all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (in precedenza, all’organo di vigilanza territorialmente competente), che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio impugnato.
Un servizio integrato con le altre specialità di AlleviO₃
Quando il giudizio di idoneità richiede approfondimenti diagnostici di secondo livello, il lavoratore può accedere, all’interno dello stesso centro, alle valutazioni specialistiche necessarie: cardiologiche, ortopediche, neurologiche, otorinolaringoiatriche o di altra natura, riducendo i tempi complessivi del percorso di idoneità.
Come richiedere il servizio per la propria azienda
Raccolta delle informazioni sull’attività aziendale, sulle mansioni presenti e sui rischi già individuati nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Sopralluogo negli ambienti di lavoro e definizione, da parte del medico competente, dei protocolli sanitari specifici per ciascuna mansione a rischio.
Calendario delle visite (preventive, periodiche, su cambio mansione o secondo le altre fattispecie previste), con gestione della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore.
Il giudizio di idoneità del medico competente non sostituisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, formazione e adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/2008.
Sorveglianza sanitaria conforme alla normativa, al servizio di aziende e lavoratori
La Medicina del Lavoro di AlleviO₃ unisce competenza medico-legale, aggiornamento normativo continuo e accesso diretto alle altre specialità del centro per un percorso di idoneità lavorativa completo ed efficiente.
Riferimenti normativi e scientifici
Verifica effettuata in questa sessione: confermato il testo dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 e le tipologie di visita di idoneità ivi previste; confermata l’entrata in vigore, dall’11/01/2025, della Legge 203/2024 e la modifica dell’art. 41 comma 9 (competenza dell’azienda sanitaria locale al posto dell’organo di vigilanza, dal 12/01/2025); confermato il contenuto del Decreto-Legge 159/2025/Legge 198/2025 sui nuovi controlli alcol e stupefacenti, incluso lo stato di attuazione ancora incompleto in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni atteso entro il 31/12/2026; confermato l’aggiornamento 2025 della Metodologia INAIL sullo stress lavoro-correlato.
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